Statuto

L'Associazione "Amici dello Jaci" è nata il 21 gennaio 1991, nello studio del Notaio G. Battista Macrì Pellizzeri di Messina, fondata dal Preside Letterio Petrone.
Il primo Consiglio direttivo, per legge nominato nell'atto costitutivo e che durò in carica sino al 31 dicembre 1993, era composto da: Petrone, presidente; Ventimiglia Alfredo (Vice); Carrello Nino (Tesoriere); Racidi Gaetano e Fortino Carla (Consiglieri).
Sicuri di far cosa gradita ai nostri visitatori, pubblichiamo lo Statuto che regola la nostra Associazione.

TITOLO I - SEDE - SCOPO
Art. 1 - E' costituita l'Associazione "Amici dello Jaci"
Art. 2 - L'associazione ha sede in Messina, presso l'I.T.C. "A.M. Jaci", via Università 2.
Art. 3 - L'associazione si propone di:
a) intraprendere iniziative atte a creare e a sviluppare rapporti amichevoli fra i componenti della Associazione stessa;
b) promuovere manifestazioni di carattere culturale ed artistico;
c) svolgere attività di formazione che non solo possano affiancare le attività parascolastiche dell'I.T.C. "Jaci", ma che si configurino come collaborazione culturale per tutti gli operatori scolastici che volessero usufruirne.

TITOLO II - SOCI
Art. 4 Fanno parte dell'Associazione:
a) i Soci Fondatori;
b) i Soci Onorari;
c) i Soci Ordinari.

Art. 5 Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
Art. 6 Sono Soci Onorari quelle persone fisiche o giuridiche che meritano particolare riconoscenza dell'Associazione; vengono proclamati tali su delibera del Consiglio Direttivo.
Non sono tenuti al pagamento della quota sociale, né sono soggetti alle disposizioni degli articoli 8 e 12 del presente statuto.
Art. 7 Sono Soci Ordinari tutti coloro la cui domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, verrà accettata dall'organo competente e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota sociale stabilita.
Art. 8 Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione il preside, i docenti e il personale non docente in servizio presso l'I.T.C. "Jaci", gli ex-presidi, gli ex-docenti, gli ex allievi, l'ex personale non docente dell'I.T.C. "Jaci". L'ammissione a socio verrà deliberata dal Consiglio Direttivo. Per la validità di tale delibera si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24.
Art. 9 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.
Art. 10 Sono dichiarati indegni quei soci il cui comportamento venga considerato dal Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, contrastante con le finalità dell'Associazione stessa. L'esclusione ha luogo anche in caso di danno morale o materiale verso l'Associazione.
Art. 11 Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo ed essere presentati da un socio.
L'ammissione a socio verrà deliberata del Consiglio Direttivo con votazione segreta e la domanda verrà accettata se i voti favorevoli saranno la maggioranza.
Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello. Il Consiglio Direttivo prima di deliberare in merito all'ammissione ha facoltà di assumere informazioni sulla persona dell'aspirante socio.
Art. 12 Gli impegni di carattere finanziario si intendono assunti dai soci per la durata dell'anno finanziario in corso e si propagheranno tacitamente di anno in anno.
Art. 13 L'ammontare delle quote sociali è stabilito per il primo anno dai soci fondatori ed è di Lire 30.000 per socio.
Per gli anni successivi sarà stabilito dal Consiglio.

Direttivo

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art. 14 I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione diretta a ciascun socio oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta almeno i 3/5 dei soci.
Art. 15 L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o altro idoneo locale.

Art. 16 I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altro socio, anche membro del Consiglio Direttivo, salvo che - per quest'ultimo, per l'approvazione del bilancio.

Art. 17 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Art. 18 Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea.
Art. 19 L'Assemblea è validamente costituita e delibera secondo le norme dell'articolo 21 del Codice Civile.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 20 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo che viene nominato nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rileggibile.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario Cassiere.
Art. 22 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Persidente; in assenza di entrambi è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
Si riunisce, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo e all'ammontare delle quote sociali.
Art. 24 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 25 Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, e in particolare:
a) predispone il bilancio preventivo, il consuntivo, la relazione annuale e tecnica dell'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
b) discute e delibera su ogni argomento posto all'ordine del giorno;
c) promuove e programma ogni attività che possa favorire lo sviluppo dell'Associazione;
d) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Art. 26 Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione, è altresì autorizzato a chiedere ed a riscuotere sovvenzioni, contributi della Regione Siciliana, o di altri Enti Pubblici o privati; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 27 Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che per acquisto, lascito o donazione diverranno in avvenire di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 28 Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, i quali dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione, che dovrà avvenire al massimo entro il 30 Aprile di ogni anno.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO
Art. 29 Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato con il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) degli associati; con la stessa maggioranza l'Assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 30 Per quanto altro non previsto da questo Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.
Art. 31 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione dell'Associazione è controllata da tre Revisori dei Conti che si costituiscono in Collegio, nominando un Presidente.
I revisori sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci, che elegge anche due revisori supplenti. I revisori sono rieleggibili. Essi accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titolo di proprietà sociale; possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 32 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea elegge, unitamente agli Organi Amministrativi, tre Probiviri che si costituiscono in Collegio, nominando fra di loro un Presidente; l'Assemblea elegge altresì due Membri Supplenti.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. le prestazioni sono gratuite.
Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie che possono sorgere tra l'Associazione ed i Soci nonché quelle eventuali fra i Soci.
Il Ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto entro 30 giorni dalla insorgenza dell'avvenimento che ha dato luogo alla controversia o da quando l'oggetto del ricorso sia stato portato a conoscenza.
Il Collegio deve esprimere il proprio parere o prendere le proprie decisioni entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso; il Presidente deve comunicare per iscritto tali decisioni agli interessati ed al Consiglio Direttivo, entro i 15 giorni successivi.